Credito di imposta per prodotti e imballaggi ecosostenibili: come ottenerlo?

2022-09-10 06:46:04 By : Mr. Fay Wang

Con DECRETO 14 dicembre 2021 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA detta i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi (in base alla normativa europea e nazionale) ai fini dell’ottenimento del credito di imposta per interventi ambientali, previsto dalla Legge Finanziaria 2019 (L.n.145/2018).

Ricordiamo che il recente DPCM 10/12/2021 ha regolato il credito d’imposta per interventi su edifici e terreni pubblici, sempre ai sensi della legge Finanziaria.

Di seguito vediamo come funziona il Credito e per quali acquisti di prodotti e imballaggi green è valido, a quanto ammonta e come ottenerlo.

L’obiettivo del credito di imposta imballaggi, che fa parte di quelli concessi con Legge 145/2018, è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, e al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 73) per il 2019 e 2020 viene riconosciuto a tutte le imprese un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per acquisti di:

Il decreto 14 dicembre definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.

Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto (art.2) a tutte le imprese che acquistano:

Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i seguenti i requisiti tecnici (art.3):

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui alla lettera a);

b) la conformità alle specifiche:

c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui alla lettera b);

d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui alla, lettera c);

e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui alla lettera d).

Il possesso dei requisiti tecnici viene dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

Il contributo (art.4) sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi (sopra indicati) fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per il riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

Nella domanda che viene firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va specificato: a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all’art. 2, l’ammontare complessivo delle spese sostenute e l’anno di riferimento; b) l’ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all’art. 2; c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

 La domanda deve contenere, pena esclusione: a) di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; b) dalle certificazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4; c) dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute.

Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

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